Direttore tecnico di cantiere: requisiti e obblighi

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Pubblicato da Redazione il 17 aprile 2018




La gestione dei lavori in un cantiere edile prevede un’organizzazione tale da riconoscere un ruolo ben preciso alle persone coinvolte per assicurare il corretto svolgimento del progetto commissionato e garantire che tutto si svolga nel rispetto delle norme di sicurezza.

Tra i soggetti implicati, spiccano le figure apicali quelle, cioè, che per mansioni e responsabilità si collocano al vertice della progettazione e gestione dei lavori edili. Nel contesto edilizio, il direttore tecnico di cantiere è una figura apicale prevista dal Codice degli appalti (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e presente in ogni impresa edile per gestire e sovraintendere agli obblighi di sicurezza durante i lavori. Le informazioni che seguono sono state redatte con la collaborazione dell’Ing. Stefano Gervasio dell’Impresa Fer.Ro.Vit. S.c.ar.l.

 

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Il direttore tecnico sui cantieri edili

Chi è e cosa fa il direttore tecnico di cantiere

 

Spesso si tende a confondere il direttore dei lavori con la persona incaricata della direzione tecnica del cantiere, eppure sono due figure ben distinte:

 

  • Il direttore dei lavori è nominato dal committente, l’ente appaltante di cui tutela gli interessi, e svolge un’attività limitata alla sorveglianza
    tecnica attinente l’esecuzione del progetto.
  • Il direttore di cantiere è nominato dal legale rappresentante dell’impresa ed è titolare di un’autonoma posizione di garanzia in virtù del ruolo dirigenziale ricoperto e descritto dal Codice degli appalti (D.Lgs n. 163/2006).

 

La direzione del cantiere può essere svolta dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dal socio, dall’amministratore o, ancora, da un dipendente dell’impresa stessa o da un libero professionista. Negli ultimi due casi, il legale rappresentante dell’impresa nomina il direttore tecnico che accetta l’incarico firmando un contratto d’opera professionale regolarmente registrato, attestante il conferimento e la presa in carico della direzione tecnica del cantiere.

Il direttore tecnico di cantiere ricopre un ruolo dirigenziale, come definito dall’art. 2, co. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 81/2008 e previsto dal Codice degli Appalti, e svolge diversi incarichi:

 

 

  • Organizzare e gestire il cantiere scegliendo le attrezzature e le modalità di esecuzione più idonee alla realizzazione del progetto.
  • Mantenere i rapporti con il direttore dei lavori ed essere in diretto contatto con il datore.
  • Coordinare l’esecuzione delle prestazioni stabilite dal contratto.
  • Vigilare sulla corretta applicazione del piano di sicurezza per evitare e prevenire gli infortuni a tutte le maestranze che, a vario livello, sono impegnate nel cantiere.
  • Verificare, in osservanza dell’art. 101, comma 2, D.Lgs. 81/08, che il piano di sicurezza e coordinamento sia trasmesso alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi prima dell’inizio dei lavori.
  • Distribuire ai rappresentanti per la sicurezza una copia dei piani di sicurezza entro 10 giorni dall’inizio dei lavori, come previsto dall’art.100, comma 4, D.Lgs. 81/08.
  • Monitorare l’effettiva corrispondenza della realizzazione dell’opera con il progetto.

 

A questi doveri corrispondono responsabilità e rischi strettamente legati al mancato rispetto delle misure di sicurezza delle imprese coinvolte nel ciclo produttivo, e ne è destinatario delle relative sanzioni.


Direttore tecnico requisiti e obblighi

Le responsabilità e gli obblighi di legge

 

I principali obblighi normativi a cui deve attenersi il direttore tecnico di cantiere nello svolgimento del suo lavoro sono disciplinati da due Decreti Legislativi:

 

  • D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, noto come Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro.

 

È inoltre responsabile delle eventuali ripetute violazioni del Piano Operativo di Sicurezza – POS – e degli infortuni dei lavoratori se, fatti i dovuti accertamenti, si attesta che gli incidenti sono avvenuti per mancanza di idonee misure protettive e di prevenzione. Questi ultimi variano in base alle specifiche esigenze, per esempio recensioni, parapetti, apposite segnalazioni di pericolo.

Per partecipare ed eseguire i lavori pubblici, ogni gara avente come oggetto l’affidamento di appalti di opere richiede la nomina di un direttore tecnico di cantiere che rappresenta l’organo di carattere tecnico-organizzativo necessario per la realizzazione delle attività commissionate, e a cui si richiede il
soddisfacimento dei requisiti definiti dall’art. 26 del Dpr n.34/2000: 

 

  • Laurea in ingegneria, architettura o altra equipollente; diploma universitario in ingegneria, architettura o equipollente.
  • Per le classifiche dalla IV in giù: diploma di geometra o equivalente titolo di studio; comprovata esperienza quinquennale nel ruolo.
  • Per lavori inerenti beni culturali e ambientali: laurea in conservazione di beni culturali o in architettura e, per la qualificazione in classifiche inferiori alla IV, esperienza professionale comprovata per un periodo non inferiore a cinque anni.

 

Il direttore di cantiere ha anche il dovere di aggiornarsi sulla normativa corrente e, dunque, di frequentare un corso di sicurezza nei cantieri edili. 
Invece, il plus cercato in un imprenditore edile come te è conoscere gli ultimi trend nell’edilizia per rispondere alle richieste dei committenti e battere la concorrenza.

 

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